Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 727/70 è modificato come segue:
In vigore dal 13 giu 1991
1) All', paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
«Possono tuttavia essere fissati prezzi differenziati per la medesima varietà, nel caso di zone specifiche di produzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.»
2) All'articolo 4:
a) paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Questo importo può tuttavia essere differenziato per la medesima varietà, nel caso di zone specifiche di produzione ai sensi del paragrafo 5.»;
b)
il testo del paragrafo 5, primo comma, ultima frase è sostituito dal testo seguente:
«Il quantitativo massimo garantito globale per la Comunità è fissato, per ciascun raccolto compreso tra il 1991 e il 1993, a 390 000 tonnellate di tabacco in foglia.»
3) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Il tabacco in foglia raccolto nella Comunità può essere acquistato dall'organismo d'intervento designato da ogni Stato membro, nel rispetto delle condizioni definite dal presente articolo, soltanto:
- se per questo tabacco è stato concluso un contratto di coltivazione europeo ai sensi dell'articolo 3;
- se il produttore rischia di non ricevere il prezzo contrattuale, essendo stato avviato contro l'acquirente, dopo la conclusione del contratto, un procedimento per fallimento.»
4) All'articolo 6:
a)
paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Questo prezzo può tuttavia essere differenziato per la medesima varietà, nel caso di zone specifiche di produzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.»;
b)
il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
«5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare il tabacco in colli loro offerto, se ha formato oggetto di un contratto di coltivazione europeo ai sensi dell'articolo 3 e se appartiene alle varietà per cui è fissato un prezzo d'intervento derivato.»
5) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Salvo casi eccezionali da determinarsi secondo la procedura descritta all'articolo 17, la restituzione, che può
essere differenziata secondo le destinazioni e che può essere concessa soltanto se per il tabacco in questione è stato concluso un contratto di coltivazione europeo
ai sensi dell'articolo 3, viene fissata nei limiti dell'incidenza del dazio della tariffa doganale comune calcolata
sulla base dei prezzi d'offerta medi praticati dai paesi
terzi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1737:oj#art-1