Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato: a) per il lino: - a 318,87 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 374,36 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri; b) per la canapa: - a 289,16 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo; - a 339,42 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri.
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