Art. 1
In vigore dal 13 giu 1991
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato:
a) per il lino:
- a 318,87 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;
- a 374,36 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri;
b) per la canapa:
- a 289,16 ecu all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;
- a 339,42 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1732:oj#art-1