Art. 2
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.(2) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 27.(3) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(4) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.
Storico versioni
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