Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 95,86 ecu per 100 chilogrammi. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone: - di qualità sana, leale e mercantile; - con il 14 % di umidità e il 3 % di sostanze estranee non organiche; - avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1-3/32mm).
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/1730 | Portale Normativo