Art. 4
In vigore dal 13 giu 1991
Qualora al 31 ottobre 1991 il Consiglio non abbia preso alcuna decisione, la Commissione è autorizzata ad adottare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, le misure transitorie strettamente necessarie per prevenire perturbazioni sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1724:oj#art-4