Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 1491/85 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell'articolo 3 bis, paragrafo 1 è completato dall'aggiunta del testo del comma seguente: «In deroga al comma precedente, il Consiglio fissa, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito allo stesso livello della campagna 1990/1991.» 2) All'articolo 3 bis, paragrafo 3, la parte di frase «stimata prima della fine del secondo mese della campagna di commercializzazione» è sostituita da: «stimata prima della fine del mese di gennaio». 3) Il testo dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 è completato dall'aggiunta del comma seguente: «In deroga al primo e secondo comma, l'adattamento dell'importo dell'aiuto per i semi di soia prodotti in Spagna per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è fissato in modo che il prezzo di obiettivo adattato sia uguale in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, entro il limite della superficie seminata sotto contratto per il 1990.»
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