Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.(3) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1719:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo