Art. 2
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.(3) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 35.
Storico versioni
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