Art. 6

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.(7) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. (8) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 9.(9) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (10) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. ALLEGATO Importi annui (1992-1996) in milioni di ecu previsti all', paragrafo 3 Consegne Vendite dirette Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito 9,269 14,060 87,357 1,667 13,992 74,126 15,206 26,388 0,763 34,500 5,337 44,149 1,142 0,003 0,459 0,014 1,582 2,243 0,047 2,198 0,003 0,276 0,363 1,151
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