Art. 6
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.(7) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.
(8) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 9.(9) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(10) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
ALLEGATO
Importi annui (1992-1996) in milioni di ecu previsti all', paragrafo 3
Consegne
Vendite dirette
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
9,269
14,060
87,357
1,667
13,992
74,126
15,206
26,388
0,763
34,500
5,337
44,149
1,142
0,003
0,459
0,014
1,582
2,243
0,047
2,198
0,003
0,276
0,363
1,151
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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