Art. 4

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 76. (4) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) Parere reso il 25 aprile 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 23. (7) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 57.(8) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.(9) GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1. (10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21. (11) GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 39.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1991/1623 | Portale Normativo