Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 1121/89 è modificato come segue:
In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell', paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1 % per ogni quota di superamento di 79 600 tonnellate.»
2) Il testo dell', paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Il superamento di cui al paragrafo 2 implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo d'acquisto dell'1 % per ogni quota di superamento di 18 700 tonnellate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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