Art. 3

In vigore dal 30 apr 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (5) GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/1109 | Portale Normativo