Art. 1

In vigore dal 30 apr 1991
Per la campagna 1990/1991, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori portoghesi possono essere riconosciute in virtù di detto regolamento soltanto se: a) sono composte di almeno 100 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva, ovvero b) sono composte, negli altri casi, di almeno 400 olivicoltori; qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra.
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