Art. 2

In vigore dal 20 mar 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.
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