Art. 1

All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 833/87 il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

In vigore dal 20 mar 1991
« Tuttavia, la validità dei titoli di importazione non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio né la data del 30 giugno per i titoli rilasciati nel mese di aprile 1991. »
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