Art. 61

bis

In vigore dal 18 mar 1991
Quando le merci trasportate con il sistema rotaia-strada con uno o più documenti di transito comunitario/transito comune sono accettate dall'amministrazione ferroviaria in un terminale ed inoltrate per ferrovia, l'amministrazione ferroviaria si assume la responsabilità del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in caso d'infrazioni o d'irregolarità commesse durante il trasporto ferroviario, qualora non vi sia alcuna garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa o si reputa sia stata commessa, ed in quanto non sia possibile riscuotere tali importi dall'obbligato principale. » 4) Sono aggiunti il capitolo III e gli articoli seguenti: « CAPITOLO III UTILIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO DIVERSO DAL DOCUMENTO T2L
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Art. 61 Regolamento (UE) 1991/664 — bis | Portale Normativo