Art. 1

L'appendice I alla convenzione è così modificata:

In vigore dal 18 mar 1991
1) Il testo dell'articolo 22, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il vettore consegna un avviso di passaggio unicamente: a) a ciascun ufficio doganale di entrata situato alla frontiera tra due parti contraenti; b) a ciascun ufficio doganale di uscita di una parte contraente quando la spedizione lasci il territorio doganale della stessa nel corso di un'operazione di transito attraversando la frontiera tra la parte contraente medesima ed un paese terzo; c) a ciascun ufficio doganale di entrata di una parte contraente quando le merci abbiano attraversato il territorio di un paese terzo. Il modello dell'avviso di passagio è contenuto nell'appendice II. » 2) Il testo dell'articolo 22, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Quando il trasporto viene effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento. Tuttavia, quando nel quadro di un'operazione di transito comunitario tra due Stati membri della Comunità l'ufficio di passaggio effettivo è situato in un paese EFTA, l'avviso di passaggio è conservato da quest'ultimo ufficio di passaggio. » 3) Il testo dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente: d) se la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultima parte contraente sul cui territorio è stata accertata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci; » 4) All'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente: « 3. (Nel presente articolo non figura alcun paragrafo 3). » 5) Il testo dell'articolo 42, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono l'avviso di passaggio, quando questo debba ancora essere consegnato in forza dell'articolo 22, paragrafo 1. »
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