Art. 2
In vigore dal 21 gen 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 17.
(3) GU n. C 37 del 16. 2. 1987, pag. 45.
ALLEGATO
ALLEGATO II Significato delle note
(;) Regolamento (CEE) n. 4029/89 della Commissione, del 28 dicembre 1989, che modifica il regolamento
(CEE) n. 235/86 della Commissione che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di videoregistratori originari della Corea del Sud
(GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 67)
($) Regolamento (CEE) n. 4030/89 della Commissione, del 28 dicembre 1989, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone
(GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 68)
(=) Regolamento (CEE) n. 4031/89 della Commissione, del 28 dicembre 1989, che proroga il controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone
(GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 70)
(%) Regolamento (CEE) n. 4032/89 della Commissione, del 29 dicembre 1989, che proroga il regolamento (CEE)
n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi
(GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 71)
(& ) Regolamento (CEE) n. 4033/89 della Comissione, del 29 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE)
n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categorie 3, 33, 41), originari della Turchia
(GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72)
(() Regolamento (CEE) n. 4034/89 della Commissione, del 29 dicembre 1989, che proroga i regolamenti (CEE)
n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 4121/88 relativi al regime di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia
(GU. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 77)
()) Regolamento (CEE) n. 274/90 della Commissione, del 31 gennaio 1990, che instaura misure di sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi
(GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 54)
( 7) Regolamento (CEE) n. 1735/90 della Commissione, del 21 giugno 1990, che istituisce una vigilanza comunitaria preventiva applicabile alle importazioni di taluni tipi di calzature originari della Corea del Sud e di Taiwan
(GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 12),
modificato dal regolamento (CEE) n. 3050/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990
(GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 17)
(§) Regolamento (CEE) n. 2876/90 della Commissione, del 4 ottobre 1990, che proroga il regolamento (CEE)
n. 2985/89 che instaura una vigilanza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco
(GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 34)
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA
Significato dei segni:
T = totalmente soggetto a vigilanza;
P = parzialmente soggetto a vigilanza.
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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