Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 gen 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 17. (3) GU n. C 37 del 16. 2. 1987, pag. 45. ALLEGATO ALLEGATO II Significato delle note (;) Regolamento (CEE) n. 4029/89 della Commissione, del 28 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di videoregistratori originari della Corea del Sud (GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 67) ($) Regolamento (CEE) n. 4030/89 della Commissione, del 28 dicembre 1989, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone (GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 68) (=) Regolamento (CEE) n. 4031/89 della Commissione, del 28 dicembre 1989, che proroga il controllo comunitario a posteriori sulle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone (GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 70) (%) Regolamento (CEE) n. 4032/89 della Commissione, del 29 dicembre 1989, che proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi (GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 71) (& ) Regolamento (CEE) n. 4033/89 della Comissione, del 29 dicembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categorie 3, 33, 41), originari della Turchia (GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72) (() Regolamento (CEE) n. 4034/89 della Commissione, del 29 dicembre 1989, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 4121/88 relativi al regime di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia (GU. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 77) ()) Regolamento (CEE) n. 274/90 della Commissione, del 31 gennaio 1990, che instaura misure di sorveglianza comunitaria a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi (GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 54) ( 7) Regolamento (CEE) n. 1735/90 della Commissione, del 21 giugno 1990, che istituisce una vigilanza comunitaria preventiva applicabile alle importazioni di taluni tipi di calzature originari della Corea del Sud e di Taiwan (GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3050/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990 (GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 17) (§) Regolamento (CEE) n. 2876/90 della Commissione, del 4 ottobre 1990, che proroga il regolamento (CEE) n. 2985/89 che instaura una vigilanza comunitaria a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Tunisia e del Marocco (GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 34) ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA Significato dei segni: T = totalmente soggetto a vigilanza; P = parzialmente soggetto a vigilanza. >SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:197:oj#art-2