Art. 3
11. Gli Stati membri garantiscono:
In vigore dal 21 dic 1990
la conservazione dei dati contenuti nello schedario per almeno cinque anni a decorrere dall'anno a cui essi si riferiscono;
l'accesso, senza eccessivo dispendio pecuniario e di tempo, da parte degli imprenditori agricoli ai dati che li riguardano;
il diritto degli imprenditori agricoli di far apportare qualsiasi modifica giustificata.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono:
che lo schedario viene utilizzato solo per l'applicazione della normativa comunitaria e il controllo della sua applicazione o a fini statistici;
la protezione dei dati, in particolare contro furti e manipolazioni.
3. Gli imprenditori agricoli:
non ostacolano la raccolta dei dati;
forniscono tutte le informazioni necessarie per la realizzazione e l'aggiornamento delle schedario.
Storico versioni
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