Art. 3 · 11. Gli Stati membri garantiscono:

Art. 3

11. Gli Stati membri garantiscono:

In vigore dal 21 dic 1990
la conservazione dei dati contenuti nello schedario per almeno cinque anni a decorrere dall'anno a cui essi si riferiscono; l'accesso, senza eccessivo dispendio pecuniario e di tempo, da parte degli imprenditori agricoli ai dati che li riguardano; il diritto degli imprenditori agricoli di far apportare qualsiasi modifica giustificata. 2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono: che lo schedario viene utilizzato solo per l'applicazione della normativa comunitaria e il controllo della sua applicazione o a fini statistici; la protezione dei dati, in particolare contro furti e manipolazioni. 3. Gli imprenditori agricoli: non ostacolano la raccolta dei dati; forniscono tutte le informazioni necessarie per la realizzazione e l'aggiornamento delle schedario.
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