Art. 3
In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI
(1)GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2)GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3)GU n. L 98 del 28. 4. 1970, pag. 3.
(4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
(5)GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6)GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.
(7)GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(8)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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