Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI (1)GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2)GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (3)GU n. L 98 del 28. 4. 1970, pag. 3. (4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (5)GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6)GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8. (7)GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (8)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3918:oj#art-3