Art. 6

In vigore dal 21 dic 1990
Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure provvisorie da prendere per risolvere la crisi. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3916:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo