Art. 2
In vigore dal 21 dic 1990
Ai fini del presente regolamento, per crisi si intende la comparsa, sul mercato di cui all', di problemi specifici di questo mercato, tali da provocare una superiorità grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, superiorità implicante una seria minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, a condizione che le previsioni a breve e medio termine per il mercato in questione non facciano sperare in miglioramenti sostanziali e duraturi.
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