Art. 3
In vigore dal 13 dic 1990
Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.
Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.
I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.
Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.
L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.
Storico versioni
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