Art. 1
In vigore dal 13 dic 1990
I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:
>SPAZIO PER TABELLA>
Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.
Storico versioni
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