Art. 2

In vigore dal 11 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI (1)GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2)GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (3)GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4)GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5)GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6. (6)GU n. L 268 del 15. 9. 1989, pag. 20.
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