Art. 1

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1009/86 è aggiunto il comma seguente:

In vigore dal 11 dic 1990
«La restituzione stabilita conformemente alle disposizioni del comma precedente è adeguata, ove necessario, tenendo conto dell'importo compensativo &(BLK0)ge;adesione&(BLK0)le; applicabile per l'amido e per la fecola».
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