Art. 2

In vigore dal 6 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai premi da concedere per la campagna 1991. Tuttavia, negli Stati membri in cui per la campagna 1990 vige il regime di cui all'articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, esso si applica ai premi, da versare in relazione alla campagna 1990, per i quali le domande non siano state ancora inoltrate. (1) GU n. L 289 del 7.10.1989, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 23.12.1989, pag. 4. (3) GU n. L 268 del 29.9.1990, pag. 35. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione
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