Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2814/90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 6 dic 1990
«1. Per poter beneficiare, fatte salve le disposizioni particolari di cui all', del premio corrispondente alla categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, ogni produttore che commercializza latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora presenta la domanda di premio all'autorità competente durante un periodo determinato fissato dallo Stato membro nell'arco di tempo compreso tra il 1o novembre e il 31 dicembre precedente l'inizio della campagna per la quale è richiesto il premio medesimo, specificando la propria intenzione di procedere all'ingrasso a scopo di macellazione di almeno il 40 % degli agnelli nati dalle pecore per le quali è richiesto il premio. Tuttavia, negli Stati membri dove l'ingrasso degli agnelli avviene normalmente solo dopo l'inizio della campagna, lo Stato membro può decidere che le domande di premio siano presentate durante un periodo determinato all'interno di un arco di tempo compreso fra il 1o novembre precedente l'inizio della campagna per la quale è richiesto il premio medesimo e il 31 gennaio successivo.
Una volta presentata la domanda di premio, ogni produttore deve inoltre presentare all'autorità competente, al più tardi il giorno della consegna all'ingrasso di una partita, una dichiarazione specifica recante segnatamente: - la data di consegna all'ingrasso,
- il numero di agnelli che compongono la partita;
- il luogo in cui sarà realizzato l'ingrasso.
La dichiarazione specifica riguarda gli agnelli avviati all'ingrasso durante il periodo compreso fra il 15 novembre precedente l'inizio della campagna per la quale la dichiarazione è presentata e il 14 novembre successivo.
Inoltre, qualora l'ingrasso avvenga al di fuori dell'azienda del beneficiario, la dichiarazione di cui al primo comma è accompagnata dall'impegno del responsabile dell'azienda d'ingrasso di sottoporsi ai controlli previsti al fine di accertare l'esecuzione delle operazioni d'ingrasso.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3529:oj#art-1