Art. 4
In vigore dal 4 dic 1990
Le azioni che, in virtù dell', paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 4255/88 possono essere attuate unicamente nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, sono ammissibili nell'intero territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
Non è applicabile l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4255/88.
Storico versioni
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