Art. 1

In vigore dal 4 dic 1990
Il regolamento (CEE) n. 2052/88, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88(6), il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale(7), il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo(8) e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento(9), sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alle condizioni previste dal presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3575 | Portale Normativo