Art. 1
In vigore dal 27 nov 1990
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991, l'elemento mobile applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto sottoindicato, originario dei paesi terzi con i quali la Comunità non ha stipulato un accordo commerciale preferenziale, è sospeso totalmente nel limite del contingente comunitario sottoindicato:
Numero
d'ordine
Codice NC Designazione delle merci
Volume
del contingente
(in t) Dazio
contingentale
(in %) 09.0091 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 4 504 20
Storico versioni
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