Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 nov 1990
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991, l'elemento mobile applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto sottoindicato, originario dei paesi terzi con i quali la Comunità non ha stipulato un accordo commerciale preferenziale, è sospeso totalmente nel limite del contingente comunitario sottoindicato: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente (in t) Dazio contingentale (in %) 09.0091 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 4 504 20
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