Art. 5
In vigore dal 27 nov 1990
1. Tutti i quantitativi mancanti e i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione oppure a causa di una conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte d'intervento alla data in cui sono stati constatati la perdita o il deterioramento.
2. Il valore dei quantitativi di cui al paragrafo 1 viene determinato in base alla procedura prevista all'.
3. Fatte salve disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, non sono contabilizzati gli eventuali proventi della vendita dei prodotti deteriorati, nonché eventuali altri importi riscossi a tale proposito.
4. Fatte salve disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, si considera che un prodotto è deteriorato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell'acquisto.
5. Lo Stato membro informa la Commissione delle perdite quantitative o del deterioramento del prodotto avvenuti a seguito di calamità naturali. La Commissione adotta le opportune decisioni in base alla procedura prevista all'.
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