Art. 3
In vigore dal 27 nov 1990
Nel corso di ogni esercizio gli organismi d'intervento provvedono a compilare un inventario per ciascun prodotto oggetto d'interventi comunitari.
Essi raffrontano i risultati di detto inventario ai dati contabili; le differenze quantitative constatate devono essere contabilizzate a norma dell', come pure le differenze qualitative constatate in occasione delle verifiche.
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