Art. 9
In vigore dal 27 nov 1990
1 . I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento ( CEE, Euratom ) n . 1182/71 . Tuttavia, l', paragrafo 4 di detto regolamento non si applica per la determinazione del periodo di ammasso come indicato all', paragrafo 3, lettera d ) del presente regolamento o modificato in conformità dell', paragrafo 3, lettera g ).
2 . Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso .
3 . Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale .
4 . Il contraente avverte tempestivamente l'ente d'intervento prima del previsto inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso; l'ente d'intervento può esigere che tale informazione sia comunicata almeno due giorni lavorativi prima di tale data .
Se non viene adempiuto l'obbligo di previa informazione ma, entro i 30 giorni successivi al giorno di uscita dal magazzino, sono provati in modo soddisfattorio, secondo le autorità competenti, la data di uscita dal magazzino ed i quantitativi interessati :
_ l'aiuto é concesso, salvo il disposto dell', paragrafo 3,
e
_ viene incamerato il 15 % della cauzione relativamente al quantitativo interessato .
In tutti gli altri casi di inadempimento di tale obbligo :
_ non viene pagato alcun aiuto per il relativo contratto,
e
_ viene incamerata integralmente la cauzione per il relativo contratto .
5 . Quando, salvo i casi di forza maggiore di cui all', il contraente non rispetta la scadenza del periodo di ammasso contrattuale per la totalità del quantitativo immagazzinato, ogni giorno di calendario d'inadempimento comporta la perdita del 10 % dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi .
Storico versioni
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