Art. 3

In vigore dal 27 nov 1990
1 . La proposta contrattuale, o l'offerta in caso di gara, nonché il contratto stesso, vertono su uno solo dei prodotti per i quali può essere concesso l'aiuto . 2 . La proposta contrattuale o l'offerta sono ammissibili soltanto se recano gli elementi di cui al paragrafo 3, lettere a ), b ), d ) ed e ) e se è data la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione . 3 . Il contratto contiene, in particolare, i seguenti elementi : a ) una dichiarazione con la quale il contraente si impegna a conferire e a conservare all'ammasso soltanto i prodotti che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, b ) la designazione e il quantitativo del prodotto da ammassare, c ) il termine ultimo per le operazioni di ammasso di cui all', paragrafo 3 della totalità del quantitativo di cui alla lettera b ), d ) il periodo di ammasso, e ) l'importo dell'aiuto per unità di peso, f ) l'importo della cauzione, g ) la facoltà di abbreviare o prorogare il periodo di ammasso alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria . 4 . Il contratto impone al contraente almeno le seguenti obbligazioni : a ) conferire all'ammasso entro i termini di cui all', e conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti contemplate dall', paragrafo 2 senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati; tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, l'ente di intervento può autorizzare lo spostamento di tali prodotti; b ) comunicare all'ente d'intervento con cui ha stipulato il contratto tempestivamente prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; l'ente d'intervento può esigere che tale comunicazione avvenga almeno due giorni lavorativi prima del conferimento all'ammasso di ogni singola partita; c ) far pervenire all'ente d'intervento i documenti relativi alle operazioni d'immagazzinamento a non altre un mese dalla data di cui all', paragrafo 4; d ) ammassare i prodotti nel rispetto dei requisiti d'identificazione di cui all', paragrafo 4; e ) consentire all'ente d'intervento di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali .
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