Art. 2

In vigore dal 27 nov 1990
1 . Il contratto per l'ammasso privato di carni ovine e caprine è concluso tra gli enti d'intervento degli Stati membri e persone fisiche o giuridiche, in prosieguo dette " contraenti " le quali : _ esercitino un'attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno dodici mesi e siano iscritte in un registro pubblico da stabilirsi dagli Stati membri e _ dispongano l'ammasso di impianti adeguati nella Comunità . 2 . Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto le carcasse o i tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi, di qualità sana, leale e mercantile, prodotti in conformità dell', paragrafo 1, punto A, lettere da a ) ad e ) della direttiva 64/433/CEE, e ottenuti da animali allevati nella Comunità almeno dagli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data del conferimento all'ammasso di cui all', paragrafo 3 . 3 . Le carni non possono essere oggetto di contratto d'ammasso quando il loro tenore di radioattività superi i livelli ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria . I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria sono quelli fissati dall' del regolamento ( CEE ) n . 737/90 . Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario . In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 3013/89 . 4 . Il contratto può vertere soltanto su quantitativi pari o superiori ad un minimo da stabilire per ogni prodotto . 5 . Le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato .
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