Art. 2

In vigore dal 26 nov 1990
1. La riduzione del prelievo di cui all' è limitata, per anno civile, ad un quantitativo equivalente a 4 000 t di riso semigreggio. La conversione dei quantitativi riferentisi a fasi di lavorazione del riso diverse dalla fase del riso semigreggio si attua applicando i tassi di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (5). 2. La Commissione sospende l'applicazione dell' ove constati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato delle disposizioni del suddetto articolo hanno raggiunto il volume indicato al paragrafo 1.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3491 | Portale Normativo