Art. 1

In vigore dal 26 nov 1990
1. Per le importazioni originarie del Bangladesh e limitatamente ai quantitativi indicati all', il prelievo all'importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice NC 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30 è pari al prelievo applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi, ridotto: a) per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice NC 1006 10 10: - del 50 % e - di ecu 3,6; b) per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20: - del 50 % e - di ecu 3,6; c) per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30: - dell'importo di protezione dell'industria di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (3), convertito, nel caso del riso semilavorato, in funzione del tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato di cui all'articolo 19, lettera a), terzo trattino dello stesso regolamento, - del 50 % e - di ecu 5,4. 2. Il paragrafo 1 è applicabile esclusivamente: - alle importazioni per cui l'importatore comprova che il paese esportatore ha riscosso un'imposta all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione prevista allo stesso paragrafo 1; - al prodotto per cui la competente autorità del paese esportatore ha rilasciato un certificato di origine.
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