Art. 2
In vigore dal 9 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
(3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 316 del 23. 11. 1988, pag. 42.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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