Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2677/85 è inserito il seguente articolo 4 bis:

In vigore dal 9 nov 1990
« Articolo 4 bis 1. Fino al termine della campagna 1990/1991, la Spagna e il Portogallo possono attribuire il riconoscimento provvisorio all'impresa interessata, appena questa presenti la domanda di riconoscimento e purché sia provato che essa possiede i requisiti previsti dallo Stato membro per l'esercizio dell'attività di confezionamento. All'impresa provvisoriamente riconosciuta è assegnato un numero di identificazione. 2. Qualora si constati che una delle condizioni di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78 non sussiste, il riconoscimento provvisorio viene revocato. Tale revoca ha effetto retroattivo e l'aiuto al consumo viene recuperato. Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato constati che sussistono le condizioni per il riconoscimento previste dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78. »
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3251 — Nel regolamento (CEE) n. 2677/85 è inserito il seguente articolo 4 bis: | Portale Normativo