Art. 2

In vigore dal 8 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente P. ROMITA (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 7.
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