Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

In vigore dal 8 nov 1990
La nota relativa al codice NC 2710 00 69 è sostituita dal seguente testo: « L'aliquota del dazio è ridotta a zero (sospensione) a tempo indeterminato per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale allo 0,2 % in peso. Per gli oli da gas aventi tenore di zolfo superiore allo 0,2 % in peso, l'aliquota del dazio è sospesa al 3,5 % a tempo indeterminato. »
Storico versioni

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