Art. 2

In vigore dal 5 nov 1990
Salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.
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