Art. 1

In vigore dal 5 nov 1990
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri audio in cassette di cui al codice NC ex 8523 11 00 (codice Taric 8523 11 00 * 00) originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong. 2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è la seguente: a) 22,3 % per i nastri audio in cassette originari del Giappone (codice addizionale Taric 8487), ad eccezione dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società qui di seguito elencate, alle quali si applicano le seguenti aliquote del dazio: Sony: 18,6 % (codice addizionale Taric 8483) Maxell: 18,5 % (codice addizionale Taric 8484) Fuji: 15 % (codice addizionale Taric 8485) Denon: 14,7 % (codice addizionale Taric 8486) b) 19,4 % per i nastri audio in cassette originari della Repubblica di Corea (codice addizionale Taric 8488), ad eccezione dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società di seguito menzionata, cui si applica la seguente aliquota del dazio: Sunkyong Magnetic Ltd (SKM): 3,1 % (codice addizionale Taric 8489) c) 2,4 % per i nastri audio in cassette originari di Hong Kong (codice addizionale Taric 8514). 3. Non sono soggette ai dazi di cui al paragrafo 2 le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle seguenti società coreane: Sahean Media Co., Seoul (codice addizionale Taric 8490) Sungnam Ltd, Seoul (codice addizionale Taric 8490) Nakayama Ltd, Seoul (codice addizionale Taric 8490) Tomei Magnetics, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515) Swire, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515) Magnetic Enterprise, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515) Forward Electronics, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515). 4. Ai fini del presente regolamento si intende per nastri audio in cassette le audiocassette aventi una lunghezza di 100 mm, un'altezza di 64 mm e uno spessore di 12 mm, con una tolleranza di circa 1 mm. 5. Quando la società esportatrice non è la stessa che ha fabbricato il prodotto, si applica l'aliquota del dazio relativa a quest'ultima. 6. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 7. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 originari del Giappone, della Corea e di Hong Kong è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3262:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3262 | Portale Normativo